Ecco una serie di solide ragioni per votare NO.
A queste si aggiunge la necessità di accelerare la decomposizione del M5S e loro uscita dal quadro politico italiano dopo la peggiore esperienza di 70 anni di Repubblica Democratica: faciloneria, arroganza, incompetenza, spreco, demagogia, falsificazione hanno dominato la loro azione al governo coin danni enormi per l’Italia.
Che vadano a casa!
Lorenzo Matteoli
Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari
In risposta all’appello del Direttore della testata online Huffington Post Mattia Feltri, pubblicato lo scorso 8 agosto, le sottoscritte e i sottoscritti, docenti, studiose e studiosi di diritto costituzionale, intendono spiegare le ragioni tecniche per le quali si oppongono alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, illustrando i rischi per i principi fondamentali della Costituzione che la revisione comporta.
Si precisa che il presente documento scaturisce da un’iniziativa autonoma e totalmente indipendente sia dal Coordinamento per la democrazia costituzionale (CDC), sia dal Comitato nazionale per il No al taglio del Parlamento, così come da ogni altro ente, organismo e associazione, esprimendo considerazioni frutto esclusivamente dell’elaborazione collettiva dei sottoscrittori.
Il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe a 600), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma di governo del nostro ordinamento. Tanti motivi inducono a un giudizio negativo sulla riforma: qui si illustrano i principali.
1) La riforma svilisce, innanzitutto, il ruolo del Parlamento e ne riduce la rappresentatività, senza offrire vantaggi apprezzabili né sul piano dell’efficienza delle istituzioni democratiche né su quello del risparmio della spesa pubblica.
I fautori della riforma adducono, a sostegno del «SÌ» al referendum, la riduzione di spesa che la modifica della composizione delle Camere determinerebbe. Si tratta, però, di un argomento inaccettabile non soltanto per l’entità irrisoria dei tagli di cui si parla, ma anche perché gli strumenti democratici basilari (come appunto l’istituzione parlamentare) non possono essere sacrificati o depotenziati in base a mere esigenze di risparmio.
La riduzione del numero dei parlamentari non deriverebbe, inoltre, da una riforma ragionata del bicameralismo perfetto (il vigente assetto parlamentare in base al quale le due Camere si trovano nella stessa posizione e svolgono le medesime funzioni). Tale sistema non sarebbe toccato dalla legge costituzionale oggetto del referendum.
Spesso si fa riferimento agli esempi di altri Stati ma non può correttamente compararsi il numero dei componenti delle Camere italiane con quello di altre assemblee parlamentari in termini astratti, senza tenere conto del numero degli elettori (e, dunque, del rapporto eletti/elettori). Si trascura, inoltre, che in molti degli ordinamenti assunti come termini di paragone si riscontrano forme di governo e tipi di Stato diversi dai nostri.
2) La riforma presuppone che la rappresentanza nazionale possa essere assorbita nella rappresentanza di altri organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, Consigli comunali, ecc.), contro ogni evidenza storica e contro la giurisprudenza della Corte costituzionale.
I fautori della riforma sostengono ancora che la riduzione del numero dei parlamentari non arrecherebbe alcun danno alle esigenze della rappresentatività perché sarebbero già tanti gli organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, consigli comunali, ecc.) la cui formazione dipenderebbe dal voto dei cittadini. La rappresentanza nazionale, secondo questa tesi, potrebbe trovare un’espressione parcellizzata in altri luoghi istituzionali. A prescindere, però, da ogni altra considerazione sul ruolo e sulle competenze degli organi elettivi richiamati (ad esempio, i Consigli regionali italiani non sono paragonabili ai parlamenti degli Stati membri di una federazione), si può ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito che «solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile». Basta leggere, del resto, le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore statale (e considerare l’interpretazione estensiva che di molte di queste materie ha dato la stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza) per avere un’idea dell’importanza delle Camere.
3) La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di interi territori.
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Per quanto riguarda la nuova composizione del Senato, alcune Regioni finirebbero con l’essere sottorappresentate rispetto ad altre. Così, ad esempio, l’Abruzzo, con un milione e trecentomila abitanti, avrebbe diritto a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto Adige, con le sue due province autonome e con una popolazione complessiva di un milione di abitanti, avrebbe in tutto sei senatori; e ancora la Liguria, con cinque seggi, avrebbe una rappresentanza al Senato, in sostanza, della sola area genovese.
4) La riforma non eliminerebbe ma, al contrario, aggraverebbe i problemi del bicameralismo perfetto (anche se è spesso presentata dai suoi sostenitori come un intervento volto a raggiungere gli stessi obiettivi di precedenti progetti di riforma, diretti a rendere più efficiente l’istituzione parlamentare).
Come si è già detto, l’attuale riforma non introduce alcuna differenziazione tra le due Camere ma si limita semplicemente a ridurne i componenti, il cui elevato numero costituisce una caratteristica del Parlamento e non del bicameralismo perfetto. Tale assetto, in teoria, potrebbe anche essere modificato senza alterare in modo così incisivo il numero dei parlamentari, anche solo per il tramite di una contestuale riforma dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Al contrario, se si considerano i problemi di rappresentanza di alcuni territori regionali che la riforma comporterebbe, risulta che paradossalmente la legge in questione finirebbe con l’aggravare, anziché ridurre, i problemi del bicameralismo perfetto.
5) La riforma appare ispirata da una logica “punitiva” nei confronti dei parlamentari, confondendo la qualità dei rappresentanti con il ruolo stesso dell’istituzione rappresentativa.
La revisione costituzionale sembra essere espressione di un intento “punitivo” nei confronti dei parlamentari – visti come esponenti di una “casta” parassitaria da combattere con ogni mezzo – ed è il segno di una diffusa confusione del problema della qualità dei rappresentanti con il ruolo dell’organo parlamentare. Non è dato riscontrare, tuttavia, un rapporto inversamente proporzionale tra il numero dei parlamentari e il livello qualitativo degli stessi. Una simile riduzione dei componenti delle Camere penalizzerebbe soltanto la rappresentanza delle minoranze e il pluralismo politico e potrebbe paradossalmente produrre un potenziamento della capacità di controllo dei parlamentari da parte dei leader dei partiti di riferimento, facilitato dal numero ridotto degli stessi componenti delle Camere.
Non può trascurarsi, inoltre, lo squilibrio che si verrebbe a determinare qualora, entrata in vigore la modifica costituzionale, non si avesse anche una modifica della disciplina elettorale, con essa coerente, tale da assicurare – nei limiti del possibile – la rappresentatività delle Camere e, allo stesso tempo, agevolare la formazione di una maggioranza (sia pur relativamente) stabile di governo.
È illusorio, in conclusione, pensare alle riforme costituzionali come ad azioni dirette a causare shock a un sistema politico-partitico incapace di autoriformarsi, nella speranza che l’evento traumatico possa innescare reazioni benefiche. Una cattiva riforma non è meglio di nessuna riforma. Semmai è vero il contrario. Respingendo questa riforma perché monca e destabilizzante, ci sarebbe spazio per proposte equilibrate che mantengano intatti i principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale; al contrario sarebbe più difficile mettere in discussione una riforma appena avallata dal corpo elettorale. Occorrono, in definitiva, interventi idonei ad apportare miglioramenti al sistema nel rispetto della democraticità e della rappresentatività delle istituzioni.
Per queste ragioni i sottoscritti voteranno convintamente «NO»!
Promotori
Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina
Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi
Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise
2
Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Università del Sannio di Benevento
Firmano (in ordine alfabetico):
- Fulvia Abbondante, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Ugo Adamo, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro
- Cristiano Aliberti, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi Roma Tre
- Umberto Allegretti, già Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi diFirenze
- Carlo Amirante, già Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studidi Napoli Federico II
- Adele Anzon, già Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli StudiTor Vergata di Roma
- Antonio Arena, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi diMessina
- Marco Armanno, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi diPalermo
- Paolo Armaroli, già Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Genova
- Francesca Bailo, Ricercatrice a tempo determinato. Università degli Studi di Genova
- Enzo Balboni, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università Cattolica diMilano
- Vincenzo Baldini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi diCassino e del Lazio Meridionale
- Rosa Basile, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina
- Francesco Saverio Bertolini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universitàdegli Studi di Teramo
- Cristina Bertolino, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi diTorino
- Marco Betzu, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi diCagliari
- Raffaele Bifulco, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli StudiLuiss Guido Carli
- Felice Blando, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Palermo
- Salvatore Bonfiglio, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Roma Tre
- Monica Bonini, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi diMilano-Bicocca
- Andrea Bonomi, Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Bari AldoMoro
- Roberto Borrello, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Siena
3
- Giuditta Brunelli, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi di Ferrara
- Fernanda Bruno, già Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
- Gaetano Bucci, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Camilla Buzzacchi, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi diMilano-Bicocca
- Giulia Caravale, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Roma “La Sapienza”
- Maria Cristina Cabiddu, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Politecnico diMilano
- Mia Caielli, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli studidi Torino
- Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato,Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Quirino Camerlengo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studidi Pavia
- Laura Cappuccio, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studidi Napoli Federico II
- Giuliana Giuseppina Carboni, Professoressa associata di diritto pubblico comparato,Università degli Studi di Sassari
- Paolo Caretti, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi diFirenze
- Rossana Caridà, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli StudiMagna Græcia di Catanzaro
- Sara Carnovali, Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi diMilano
- Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Università delSannio di Benevento
- Rino Casella, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studidi Pisa
- Fabrizio Cassella, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Torino
- Massimo Cavino, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi delPiemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
- Eleonora Ceccherini, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degliStudi di Genova
- Marcello Cecchetti, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi diSassari
- Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi diRoma “La Sapienza”
- Omar Chessa, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi diSassari
- Anna Ciammariconi, Ricercatrice di diritto pubblico comparato. Università degli Studi diTeramo
- Pietro Ciarlo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi diCagliari
- Ines Ciolli, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli Studi diRoma “La Sapienza”
- Anna Maria Citrigno, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina
4
- Giovanni Coinu, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari
- Gian Luca Conti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa
- Giovanni Cordini, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Pavia
- Pasquale Costanzo, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova
- Matteo Cosulich, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Trento
- Entela Cukani, Assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, Università degli Studi del Salento
- Giovanni D’Alessandro, Professore ordinario di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Niccolò Cusano
- Maria Elisa D’Amico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
- Luigi D’Andrea, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina
- Marco Dani, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento
- Antonio D’Atena, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
- Luciana De Grazia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Palermo
- Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise
- Bruno De Maria, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Francesco Raffaello De Martino, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise
- Giovanna De Minico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Gianmario Demuro, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari
- Andrea De Petris, Ricercatore di diritto costituzionale, Università Giustino Fortunato di Benevento
- Valeria De Santis, Ricercatrice di diritto pubblico, Università degli Studi Parthenope di Napoli
- Giovanni Di Cosimo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Macerata
- Maria Dicosola, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Alfonso Di Giovine, Professore emerito di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino
- Angela Di Gregorio, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Milano
- Enzo Di Salvatore, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo
- Mario Esposito, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi del Salento
5
- Laura Fabiano, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Gianluca Famiglietti, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pisa
- Gennaro Ferraiuolo, Ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Gianni Ferrara, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Daniele Ferrari, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova
- Justin Frosini, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università Luigi Bocconi di Milano
- Davide Galliani, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano
- Silvio Gambino, Professore emerito di diritto pubblico comparato Università dellaCalabria
- Paolo Giangaspero, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studidi Trieste
- Federico Girelli, Professore associato di diritto costituzionale, Università Telematicadegli Studi di Roma Niccolò Cusano
- Daniele Granara, Ricercatore di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova
- Andrea Gratteri, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi diPavia
- Maria Cristina Grisolia, già Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universitàdegli Studi di Firenze
- Enrico Grosso, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi diTorino
- Cosimo Pietro Guarini, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi diBari Aldo Moro
- Carlo Iannello, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi dellaCampania Luigi Vanvitelli
- Antonio Iannuzzi, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi RomaTre
- Emma A. Imparato, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi diNapoli L’Orientale
- Giuseppe Laneve, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi diMacerata
- Salvatore La Porta, Ricercatore di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Eva Lehner, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena
- Sara Lieto, ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli StudiParthenope di Napoli
- Aldo Loiodice, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di BariAldo Moro
- Andrea Lollo, ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Università MagnaGraecia di Catanzaro
- Fabio Longo, Ricercatore universitario di diritto pubblico comparato, Università degliStudi di Torino
- Donatella Loprieno, Ricercatrice di diritto pubblico, Università della Calabria
100. Laura Lorello, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Palermo
6
101. Federico Losurdo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
102. Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
103. Giovanni Luchena, Professore associato di diritto pubblico dell’economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
104. Patrizia Macchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Torino
105. Gianfranco Macrì, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Salerno
106. Gabriele Maestri, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Scienze politiche, Università degli Studi Roma Tre
107. Patrizia Magarò, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Genova
108. Maurizio Malo, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Padova
109. Michela Manetti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena
110. Raffaele Manfrellotti, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II
111. Giuseppe Marazzita, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo
112. Gianluca Marolda, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
113. Francesco Marone, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
114. Pamela Martino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Pietro Masala, Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Siena
- Ilenia Massa Pinto, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli
Studi di Torino
117. Anna Mastromarino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato,
Università degli Studi di Torino
- Giuditta Matucci, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli Studi di Pavia
- Alessandro Mazzitelli, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi
della Calabria
120. Luigi Melica, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli
Studi del Salento
121. Luca Mezzetti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di
Bologna Alma Mater Studiorum
122. Roberto Miccù, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
123. Giovanna Montella, Ricercatrice di diritto pubblico comparato, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
124. Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di
Messina
125. Giovanni Moschella, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi
di Messina
126. Angela Musumeci, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli
Studi di Teramo
7
127. Ilario Nasso, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Bologna, e magistrato
128. Anna Maria Nico, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
129. Raffaella Niro, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Macerata
- Walter Nocito, Ricercatore di diritto pubblico, Università della Calabria
- Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
132. Saulle Panizza, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Pisa
133. Claudio Panzera, Professore associato di diritto costituzionale, Università
Mediterranea di Reggio Calabria
134. Stefania Parisi, Professoressa associata di diritto costituzionale, Università degli
Studi di Napoli Federico II
135. Fulvio Pastore, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
136. Barbara Pezzini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bergamo
137. Paola Piciacchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
138. Roberto Pinardi, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
139. Andrea Pisaneschi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Siena
140. Marco Plutino, Professore associato di diritto costituzionale, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
141. Giovanni Poggeschi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli Studi del Salento
142. Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino
143. Daniele Porena, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Perugia
144. Salvatore Prisco, Professore ordinario di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II
145. Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Ferrara
- Fernando Puzzo, Ricercatore di diritto pubblico, Università della Calabria
- Maria Letteria Quattrocchi, Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli
Studi di Messina
148. Alberto Randazzo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Università
degli Studi di Messina
149. Francesca Rescigno, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico,
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
150. Giuseppe Ugo Rescigno, Professore emerito di diritto pubblico, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
151. Antonio Riviezzo, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Siena
152. Raffaele Guido Rodio, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli
studi di Bari Aldo Moro
8
153. Maria Grazia Rodomonte, Professoressa associata di diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
154. Graziella Romeo, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Università degli Studi Bocconi di Milano
155. Laura Ronchetti, Ricercatrice a tempo determinato di diritto costituzionale, Università degli Studi del Molise
156. Monica Rosini, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Libera Università di Bolzano
157. Antonio Ruggeri, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina
158. Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Università Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi
159. Lucia Scaffardi, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Parma
160. Simone Scagliarini, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
161. Lucia Sciannella, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Teramo
162. Vincenzo Sciarabba, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Genova
163. Michele Scudiero, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
164. Massimo Siclari, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi Roma Tre
165. Giorgio Sobrino, Ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Torino
166. Giusi Sorrenti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina
167. Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze
- Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale
- Massimo Togna, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate, professore a contratto di Information Law and Ethics, Università degli Studi
dell’Aquila
170. Roberto Toniatti, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli
Studi di Trento
171. Vincenzo Tondi della Mura, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università
del Salento
172. Alessandro Torre, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Bari Aldo Moro
173. Dario Elia Tosi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università degli
Studi di Torino
174. Michele Troisi, Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi del
Salento
175. Lara Trucco, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Genova
176. Luigi Ventura, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi
Magna Græcia di Catanzaro
177. Paolo Veronesi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi
di Ferrara
9
178. Luca Vespignani, Professore associato di diritto costituzionale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
179. Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II
180. Lorenza Violini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
181. Maria Paola Viviani Schlein, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Università dell’Insubria
182. Luigi Volpe, già Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
183. Jens Woelk, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Trento
I numeri del referendum Domenico Gallo – 4.09.2020
E’ molto interessante la copertina del Fatto quotidiano di ieri (3 settembre). Sotto il titolo: questi votano No, vengono pubblicate le facce in formato gigante di politici di lungo corso, provenienti da storie diverse (uno dei quali sta scontando una condanna per corruzione) ma accomunati dal No al taglio del Parlamento.Il concetto è: sono i mostri della vecchia politica che si oppongono, come meglio specificato nelle pagine interne, dove compare anche la foto di Di Maio che strappa |
con soddisfazione una fila di poltrone di carta per festeggiare la storica riforma voluta dai 5 Stelle.Non ci scandalizza che l’organo di stampa della campagna per il Si ricorra a questa scenografia. In realtà l’unico motivo che può spingere la gente ad approvare la riforma è la profonda antipatia popolare verso il ceto dei “politici”, percepiti come una casta a cui la riduzione dei seggi in Parlamento infligge una severa punizione.Man mano che si sta sgretolando l’argomento del risparmio dei costi per il bilancio dello Stato, poiché lo 0,007 per cento (calcolato dall’Osservatorio dei conti pubblici di Cottarelli) mette a nudo l’inconsistenza della motivazione formalmente posta a fondamento della riforma, l’unica strada per assicurarsi il consenso è quella di soffiare sul fuoco dell’antipolitica. E’ un gioco pericoloso perché in fondo c’è la delegittimazione delle istituzioni rappresentative, dal disprezzo del Parlamento si arriva facilmente alla richiesta dell’uomo forte.Perché si arrivi ad una scelta consapevole da parte del corpo elettorale occorre riportare il dibattito alla nuda concretezza dei dati reali. Poiché la riforma ci parla di numeri è dai numeri che bisogna partire.A cominciare dall’Assemblea costituente, che non stabilì un numero fisso di seggi, ma indicò il rapporto ideale fra la popolazione ed i suoi rappresentanti in Parlamento, fissando questo rapporto in un seggio di Deputato ogni 80.000 abitanti ed un seggio |
di senatore ogni 200.000 abitanti.Con la riforma costituzionale del 1963 il numero dei parlamentari venne cristallizzato in 630 Deputati e 315 Senatori. All’epoca il Senato prevedeva 237 seggi, questo numero fu giudicato insufficiente per assicurare la funzionalità dell’istituzione, di qui la scelta di incrementare in modo significativo i seggi, mentre per la Camera, che |
all’epoca contava 590 seggi, l’incremento non di scostava dal rapporto previsto dall’Assemblea costituente.Attualmente il rapporto fra abitanti e Parlamentari è di un seggio di deputato ogni 96.000 abitanti ed un seggio di Senatore ogni 192.000 abitanti. Con la riforma avremo un Deputato ogni 151.000 abitanti ed un Senatore ogni 303.000 abitanti. Se si fa il raffronto fra il numero dei deputati e la popolazione negli Stati membri dell’Unione Europea, l’Italia, con un rapporto di 0,7 ogni centomila abitanti finisce all’ultimo posto, superando la Spagna, che prevede un seggio ogni 133.000 abitanti (0,8).Gli inconvenienti della riforma si concentrano soprattutto sul Senato dove la |
distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione deve fare i conti col principio che l’elezione dei senatori avviene su base regionale.Nel testo vigente della Costituzione, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, tranne la Valle d’Aosta (1) ed il Molise (2). Con la riforma si stabilisce che nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di Senatori inferiori a tre.La conseguenza sarà che l’Umbria e la Basilicata passano da 7 a 3 senatori, subendo una riduzione della rappresentanza del 57,1%.Abbiamo visto che per eleggere un Senatore occorrono in media 303.000 abitanti per collegio, ma il voto non è uguale per tutti. Grazie al privilegio concesso al Trentino Alto Adige (che subisce una riduzione della rappresentanza solo del 14,3%), il voto di un calabrese o di un sardo vale la metà del voto di un abitante del Trentino-Alto Adige.Infatti la Calabria con una popolazione di quasi due milioni di abitanti (1.959.050), elegge 6 senatori, quanti ne elegge il Trentino con una popolazione di circa un milione di abitanti (1.029.475). Per essere più precisi in Calabria occorrono 326.508 voti (in Sardegna 327.872) per eleggere un Senatore, mentre in Trentino ne bastano |
171.579.A questa situazione bisogna aggiungere gli effetti distorsivi che derivano dalla legge elettorale vigente (approvata proprio in vista della riforma costituzionale) che ha fissato in 3/8 il rapporto fra i collegi uninominali ed i seggi da eleggere nei collegi plurinominali. |
Per effetto di questa legge i collegi uninominali al Senato passano da 116 a 74. Di conseguenza i nuovi collegi uninominali avranno una dimensione amplissima. Per ogni seggio la popolazione media sarà di circa 800.000 abitanti. Con delle significative differenze, in Friuli Venezia Giulia, l’unico collegio elettorale contiene una popolazione di 1.220.291 persone. In Abruzzo il collegio elettorale è formato da 1.307.309 abitanti. In Calabria, essendovi 404 Comuni, ognuno due collegi uninominali dovrà comprendere circa 200 comuni.I numeri nello loro incontrastabile oggettività smascherano la grande menzogna del taglio dei privilegi della casta, quando, al contrario, l’oggetto di questa drastica riduzione è il diritto dei cittadini italiani ad essere rappresentati e a far giungere la |
loro voce in Parlamento.Allontanando sempre di più i rappresentanti dai cittadini e dal territorio, si accrescerà, anziché diminuire, il senso di sfiducia nei confronti del Parlamento e della democrazia costituzionale, favorendo la deriva verso una democrazia illiberale sul modello dell’Ungheria o della Polonia. |